Tutti i soci hanno l’obbligo di raccogliere correttamente i dati degli interventi di soccorso e di redigere con diligenza il forum elettronico di raccolta.
Il mancato inserimento dei dati o una raccolta reiteratemente incompleta pone il socio nella condizione di inadempienza rispetto agli obblighi associativi e il Consiglio Direttivo ne decreterà l’esclusione secondo quanto previsto dall’art.6 dello Statuto dell’Associazione.
Art. 2
Ciascuno dei Soci fondatori è tenuto alla raccolta dei dati ed al loro inserimento nel forum a far corso dalla data di attivazione della pagina elettronica sul sito web dell’Associazione.
Ciascuno dei Soci che avanza richiesta di adesione all’Associazione è tenuto alla raccolta dei dati ed al loro inserimento nel forum a far corso dalla data di accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 3
A ciascun socio delle basi di Elisoccorso sanitario 118 viene fornito un codice di accesso al forum in web: tale codice fa riferimento alla singola base e permette l’accesso sia per l’inserimento dei dati riguardanti gli interventi sia per la consultazione della totalità dei dati inseriti dai Soci.
Art. 4
Ogni Elisoccorso deve indicare al Consiglio Direttivo il nominativo della persona incaricata della gestione dati : questa viene considerata referente del corretto uso del forum.
Art. 5
Qualora si verifichi un uso incongruo dell’accesso al forum, la base di Elisoccorso sanitario 118 sarà considerata inadempiente rispetto agli obblighi dei soci e il Consiglio Direttivo ne decreterà l’esclusione, secondo quanto previsto dall’art.6 dello Statuto dell’Associazione.
Art. 6
La consultazione dei dati avviene, come previsto all’art.3 del presente regolamento, solo tramite inserimento del codice di accesso della singola base di Elisoccorso sanitario 118.
Ogni Socio è autorizzato all’uso, qualunque sia la necessità ravvisata, esclusivamente dei propri dati. I dati inseriti da tutti gli appartenenti all’Associazione potranno essere utilizzati e resi pubblici dai singoli Soci solo dopo avere avanzato richiesta motivata al Consiglio Direttivo (o Presidente) ed avere da questo ottenuto autorizzazione scritta (fax, e-mail, lettera).
L’inosservanza di detto obbligo sottopone il Socio al procedimento di esclusione, secondo quanto previsto dagli art.6 e 7 dello Statuto.
Art. 7
I dati raccolti i sono di proprietá del singolo medico che viene rappresentato dal direttore/primario della base di elisoccorso a cui appartiene. I dati raccolti sul sito Hems sono cosi di stretta proprietá di ciascuna base di elisoccorso e dell'azienda sanitaria a cui appartiene. I dati di una base possono essere forniti per fini statistici alle altre basi su richiesta scritta alla presidenza dell'associazione.
Art. 8
I dati raccolti da ciascuna base di elisoccorso possono essere utilizzati da questa base ordinatamente e senza spezifica autorizzazione. Nel caso di elaborazione comune di dati tra varie basi oppure regioni, deve esserci un accordo scritto tra i interessati coinvolti e l'autorizzazione da parte della presidenza dell'associazione. L'autore principale ha l'obbligo di citare i collaboratori che hanno contribuito a fornire i dati come co-autori.
Bolzano, 03.12.2008